Approvato il nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, rilasciato nel formato stabilito dal Reg. (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, con le caratteristiche tecniche e contente i dati e gli elementi biometrici primari e secondari specificamente indicati negli allegati A e B del decreto in commento. I titoli di soggiorno rilasciati utilizzando i modelli previsti dal decreto del Ministro dell’interno 23 luglio 2013, conservano la loro validità fino alla data di scadenza (MINISTERO DELL’INTERNO – Decreto 20 gennaio 2021).
Il nuovo modello per il rilascio dei titoli di soggiorno è introdotto secondo criteri di gradualità, pertanto, le questure provvedono ad utilizzare il citato modello in occasione del primo rilascio e del rinnovo del predetto titolo. Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i titoli di soggiorno possono essere rilasciati anche utilizzando un supporto conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 23 luglio 2013.
Con riferimento agli elementi biometrici primari contenuti nel permesso e nelle carte di soggiorno, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n. 1030/2002, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018, l’immagine del volto del titolare del documento costituisce l’elemento biometrico primario.
Ai fini del rilascio del permesso e delle carte di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione e digitalizzazione dell’immagine del volto dello straniero, ottenuta a partire da una foto cartacea o da un’immagine digitale, eventualmente anche acquisita sul posto. L’immagine del volto digitale ottenuta viene successivamente elaborata per consentirne la stampa sul fronte del documento e la memorizzazione all’interno del microprocessore RF in essi contenuto.
In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n. 1030/2002, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018, le impronte digitali del titolare del documento che vengono memorizzate all’interno del microprocessore RF costituiscono, invece, gli elementi biometrici secondari.
Ai fini del rilascio del modello uniforme, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione a mezzo scansione elettronica di due impronte digitali dello straniero. Le impronte vengono successivamente elaborate per consentirne la memorizzazione all’interno del microprocessore RF in esso contenuto.
La qualità delle immagini delle impronte digitali deve essere conforme alle norme ISO/IEC 19794-4:2005 e ANSI/NIST 1-2007, e successive modificazioni.