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Pensione integrativa americana SEPP: regime agevolato per pensioni estere

24 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il titolare di prestazioni erogate dal programma pensionistico complementare americano (SEPP), con la funzione di consentire all’interessato di percepire prima del raggiungimento dell’età pensionabile, attraverso l’adesione ad un conto pensionistico complementare americano, che dall’estero si trasferisce nel Mezzogiorno d’Italia può fruire del regime di tassazione agevolata previsto per i titolari di redditi di pensione di fonte estera (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 settembre 2021, n. 616).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicazione della tassazione sostitutiva, prevista per i titolari di pensioni di fonte estera, alle somme erogate da un sistema pensionistico complementare americano denominato “Substantial Equal Periodic Payments” (SEPP).
Nella fattispecie il contribuente è residente negli Stati Uniti da 11 anni, ma intende trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno di Italia.
Al momento non percepisce reddito da pensione (non avendo raggiunto l’età pensionabile) ma ha diritto, avendo cessato l’impiego, di percepire subito la pensione usufruendo del programma “SEPP”.
Il programma “SEPP” riguarda il sistema pensionistico complementare americano, e consente di ricevere i relativi pagamenti in anticipo e fino al raggiungimento dell’età pensionabile, attraverso un conto pensionistico complementare individuale (Individual Retirement Account – IRA).
Si chiede se le somme prelevate dal predetto conto pensionistico complementare individuale possano essere qualificate come redditi di pensione al fine di fruire del regime di tassazione agevolata previsto per i titolari di redditi di pensione estera.

In base alla normativa del TUIR (art. 24-ter) le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).
La finalità della norma è di attrarre nei comuni, tra l’altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno, i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese. Pertanto, la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.
A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
In particolare, l’opzione:
– deve essere esercitata da persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace, che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA – Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale);
– è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale – anno in cui l’opzione diviene efficace;
– deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
Per l’accesso al regime agevolato è necessaria, inoltre, la titolarità di redditi che siano qualificabili come redditi da pensione secondo le disposizioni dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR (pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati), e che siano erogati da soggetti esteri.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare n. 21/E del 2020) che rientrano in tale nozione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).
L’espressione normativa “le pensioni di ogni genere” porta a considerare ricomprese nella categoria reddituale anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di pensione, e dunque equiparati secondo le norme del TUIR ai redditi di lavoro dipendente.

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, data la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell’età pensionabile, deve ritenersi che le stesse prestazioni siano riconducibili nell’ambito dei redditi di pensione. Pertanto, dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni previsti dalla disciplina agevolativa, è possibile accedere al regime di favore previsto dal TUIR (articolo 24-ter) per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

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