A partire dal 1° gennaio 2020, devono considerarsi escluse dall’ambito di applicazione del “Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative” le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri (Agenzia Entrate – risposta 17 marzo 2021, n. 187). L’art. 3, D.L. n. 145/2013, conv., con modif. dalla L. n. 9/2014, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 209, L. n. 160/2019 riconosce un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La misura agevolativa è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l’attività svolta e di conseguenza è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere.
Inoltre, nell’ipotesi di ricerca commissionata da un ‘impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, ad una impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, né la prima, per mancanza del presupposto della territorialità, né le seconde potranno beneficiare del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019, il soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo “per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta.
La nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2020, applicabile agli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2020, ha sostituito la precedente, anticipandone, di fatto, di un anno la cessazione.
Nel corpo della nuova disciplina, per volontà del legislatore, non è stata prevista alcuna disposizione che regoli, ai fini del credito di imposta, le attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020, devono considerarsi escluse dall’ambito di applicazione della misura le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.