A seguito del recente orientamento giurisprudenziale consolidatosi, ai dipendenti con orario di lavoro part time di tipo verticale o di tipo misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, va riconosciuto il diritto all’integrale fruizione dei 3 giorni di permessi per lavoratori disabili o per assistenza di familiari con disabilità (Inps, circolare 19 marzo 2021, n. 45). Alla luce di recenti orientamenti giurispudenziali di legittimità, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, la durata dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33 della L. n. 104/1992, non subisce decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro (Corte di Cassazione, sentenza 29 settembre 2017, n. 22925, e sentenza 20 febbraio 2018, n. 4069). La conclusione deriva dalla evidenziata differenziazione tra gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa e quelli riconducibili invece a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, da salvaguardare anche a fronte di una riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa. Tra questi ultimi, appunto, sono da ricomprendere i permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, i quali costituiscono una misura di tutela della salute psico-fisica della persona disabile, da considerare un diritto fondamentale dell’individuo costituzionalmente tutelato (art. 32, Costituzione).
Ne consegue, dunque, che il diritto ad usufruire dei permessi, in linea di principio, non è comprimibile, pur ferma tuttavia la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con una distribuzione paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part time e, in particolare, del rapporto di lavoro con orario part time di tipo verticale. In coerenza con tale criterio, nell’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.
Tenuto conto di quanto evidenziato, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, vengono fornite le nuove indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei giorni di permesso ex art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale.
Specificamente, in caso di part-time di tipo orizzontale, i tre giorni di permesso non vanno riproporzionati (Inps, messaggio n. 3114/2018). In relazione a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto, con attività lavorativa part-time non superiore al 50%, parimenti rimangono valide le disposizioni già fornite (Inps, messaggio n. 3114/2018), con la seguente formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 giorni di permesso teorici
orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno
Il risultato numerico va quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Il riproporzionamento va effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei 3 giorni, infatti, non va effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, vengono riconosciuti interamente i 3 giorni di permesso mensile.
Infine, quanto alla frazionabilità in ore dei giorni di permesso, il riproporzionamento va effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time orizzontale, verticale o misto con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la formula già prevista (Inps, messaggio n. 16866/2007):
orario normale di lavoro medio settimanale x 3 = ore mensili fruibili
numero medio dei giorni lavorativi settimanali
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è invece data da (Inps, messaggio n. 3114/2018):
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici)
numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno