Il Ministero del lavoro rende nota la rivalutazione, dal 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura, industria navigazione nonché per gli infortuni in ambito domestico.
Settori industria navigazione e infortuni in ambito domestico:
Per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la retribuzione media giornaliera è stabilita in € 83,09 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di € 17.448,90 e di € 32.405,10.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 46.663,34 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 39.534,22 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 35.969,66 per gli altri ufficiali. Ai fini della riliquidazione delle rendite i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 2019 e precedenti 1,0490; anno 2020 1,0000
La nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è di € 17.448,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.
L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento, è elevato da € 300,00 a € 337,41. L’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 574,59.
L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 10.542,45.
Gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0490 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità |
Importi dal 1° gennaio 2021 |
---|---|
dal 50 al 59% | € 322,41 |
dal 60 al 79% | € 452,34 |
dall’80 all’89% | € 839,85 |
dal 90 al 100% | € 1.293,90 |
100% + a.p.c | € 1.869,23 |
Settore agricoltura:
Per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in € 26.336,74. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende) o loro superstiti è di € 17.448,90 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
L’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 574,59 mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è fissato in € 10.542,45.
Gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0490 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità |
Importi dal 1° gennaio 2021 |
---|---|
dal 50 al 59% | € 403,83 |
dal 60 al 79% | € 563,52 |
dall’80 all’89% | € 967,47 |
dal 90 al 100% | € 1.371,06 |
100% + a.p.c | € 1.945,96 |