L’agevolazione di cui all’art. 64, co. 7, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 è applicabile anche sull’acquisto di immobile a seguito di un procedimento giudiziale (Agenzia Entrate – risposta 13 dicembre 2021, n. 808). Il DL Sostegni-bis ha introdotto uno speciale regime di esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Al riguardo, è stato chiarito che le suddette agevolazioni trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale e ciò, in coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione ” prima casa” disciplinata dalla Nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la cui applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene tramite un provvedimento giudiziale.
A tal fine, le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l’agevolazione under 36 sono rese dalla parte interessata, generalmente, nelle more del giudizio, affinché le stesse possano risultare nel provvedimento medesimo.
Dette dichiarazioni potranno essere rese anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.