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Professori e ricercatori delle Università non statali: equiparazione delle aliquote

9 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto che, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute siano le stesse applicate ai professori e ricercatori delle Università statali. Con riferimento al periodo 2016-2020, è inoltre stabilito un trasferimento finanziario dal bilancio dello Stato all’INPS per i maggiori oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva di finanziamento e l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche erogate nel detto periodo. Con circolare n. 81/2021, l’Inps fornisce istruzioni in materia.

Le Università non statali legalmente riconosciute
L’articolo 33, ultimo comma, riconosce alle Università non statali legalmente riconosciute il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Esse sono istituite con provvedimento amministrativo, il c.d. decreto di riconoscimento, emanato dal Ministero dell’Università e della ricerca e sono disciplinate dalle fonti normative specifiche (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; legge 9 maggio 1989, n. 168; legge 29 luglio 1991, n. 243; legge 30 dicembre 2010, n. 240).
Il personale delle Università non statali legalmente riconosciute è iscrivibile, ai fini pensionistici e previdenziali, all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), a eccezione della categoria dei professori e ricercatori universitari per i quali è prevista una disciplina specifica. La n. 243/1991 ha statuito all’articolo 4 che, a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 agosto 1991), gli Atenei in commento possono applicare, ai fini del trattamento di quiescenza, ai professori e ai ricercatori universitari in servizio presso di esse la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal “testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con il D.P.R. n. 1092/1973, nonché il trattamento di previdenza di fine servizio (Indennità di buonuscita) previsto sempre per i dipendenti civili dello Stato dal “testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con il D.P.R. n. 1032/1973, attraverso l’introduzione di un’apposita modifica statutaria richiamante espressamente tale disciplina.
A tal riguardo, molti Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, attraverso l’adozione di un’apposita disposizione statutaria, hanno assicurato ai propri professori e ricercatori universitari la disciplina, ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio, prevista per i dipendenti civili dello Stato, provvedendo al versamento della contribuzione secondo la medesima aliquota per essi vigente.

Obblighi di iscrizione e aliquote contributive per le prestazioni antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021
L’articolo 4, comma 2, legge n. 243/1991, prevede che le Università non statali legalmente riconosciute, che hanno adottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4, comma 4, della predetta legge, versino in un apposito conto del Ministero del Tesoro) una contribuzione complessiva ai fini pensionistici, risultante dalla somma tra la ritenuta a carico del personale dipendente, nella misura dell’8,80% (aliquota vigente) della contribuzione imponibile, e la contribuzione a carico delle Università-datrici di lavoro, pari al doppio dell’importo della ritenuta stessa (aliquota del 17,60% della contribuzione imponibile).
Successivamente, la legge n. 335/1995 ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1996, la Cassa dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato nonché per le altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato, tra i quali anche i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute.
Per le Amministrazioni statali soggette all’iscrizione in tale gestione il legislatore ha previsto un obbligo contributivo determinato inizialmente nella misura dell’aliquota del 23,80% dell’imponibile contributivo (aliquota in vigore dal 2007 nella misura del 24,20%.
Tuttavia, l’aliquota complessiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche, inizialmente fissata al 32% per le Amministrazioni statali, non ha trovato generalizzata applicazione per espressa previsione normativa (cfr. l’art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995) nei confronti delle categorie di personale non statale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato e dei loro datori di lavoro; per tali categorie, infatti, la norma ha previsto che, salvo diversa opzione statutaria, si possano continuare ad applicare le aliquote contributive di finanziamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 243/1991 (in attesa dell’attuazione della delega prevista dai commi 22 e 23 dell’art. 2 della legge n. 335/1995).

Armonizzazione delle aliquote contributive
La legge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa. Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datrice di lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria dei professori universitari e ricercatori è, per tutti gli Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro).
Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate ai fini pensionistici dagli Atenei non statali legalmente riconosciuti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.
Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 si provvede mediante trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPS.

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