Il decreto cd. Sostegni modifica l’articolo 93, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di causale dei contratti a termine. Fra le altre disposizioni, iI decreto dispone inoltre un rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti ed alcuni interventi in materia di salute e sicurezza. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. Per quanto riguarda, infine, la salute e la sicurezza, il testo del nuovo decreto legge prevede:
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, co. 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
In base ai dati forniti dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, l’importo complessivo per il rimborso delle indennità erogateai professionisti iscrittiper il mese di maggio dalle Casse ammonterebbe a circa 493 milioni di euro.
Pertanto, risulta necessario un rifinanziamento della misura pari a 10 milioni di euro, solo in termini di saldo netto da finanziare, per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l’erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020.
Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l’impiego, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, co. 3 del DL n. 4/2019 sono prorogati al 31 dicembre 2021.
Il servizio prestato dai soggetti in questione costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti.
– un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
– la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
– il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
– un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
– la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
Nonché fra gli interventi settoriali:
– un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
– il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
– un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale.