Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino sono eseguiti in via elettronica. Al riguardo sono state modificate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino. (Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 29 settembre 2021, n. 248717) Il provvedimento in oggetto è stato emanato a seguito della individuazione del codice destinatario alfanumerico di accreditamento come nodo attestato al Sistema di Interscambio dell’Ufficio tributario di San Marino, e per tener conto della valutazione d’impatto (DPIA) effettuata su talune fasi del processo ed in ragione della necessità di chiarire le attività svolte dagli Uffici coinvolti.
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 sono state apportate una serie di modifiche. Nel dettaglio, l’Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani esclusivamente tramite il nodo attestato al Sistema di Interscambio: “L’Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni di cui al punto precedente ed è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio il cui codice destinatario alfanumerico associato è 2R4GTO8.
In caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta, il cessionario italiano soggetto passivo IVA visualizza la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi e procede al versamento dell’imposta.
La Repubblica di San Marino nel rispetto della relativa legislazione in materia di protezione dati assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle fasi di diretta competenza del procedimento.
I dati acquisiti, trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per poter condurre le lavorazioni dello stesso, e per le attività di assistenza, e di analisi del rischio e controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione delle fatture venga effettuata secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.
Inoltre l’Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole l’operatore italiano, cessionario o cedente, mette a disposizione dello stesso il servizio di consultazione.
Sul trattamento dei dati personali relativo al sistema di fatturazione elettronica per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, nonché su quello relativo ai controlli effettuati, e anche su quello relativo ai controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino sulle fatture inviate dall’Ufficio tributario di San Marino, è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA).