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Redditometro: inversione dell’onere della prova a carico del contribuente

26 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Qualora venga determinato sinteticamente il reddito di un contribuente, resta a carico di quest’ultimo l’onere di provare che il reddito accertato non esiste (Corte di cassazione – ordinanza 24 novembre 2021, n. 36548)

A parere dei giudici della Corte, la determinazione del reddito delle persone fisiche, ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 (Redditometro), dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

L’allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva accertati mediante redditometro costituisce, pertanto, circostanza tale da comportare l’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, ovvero tali da dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, essendo l’amministrazione finanziaria legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 c. c., da un fatto noto (l’esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (la sussistenza di un certo reddito.

L’art. 38, co. 5, D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione pro tempore, dispone che “qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in tema di accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione fosse già scaduto alla data di entrata in vigore dell’art. 22, co. 1, D.L. n. 78/2010, che ha novellato il cit. art. 38, co. 5, l’Ufficio può avvalersi della presunzione legale relativa, posta nella previdente formulazione di detta disposizione, secondo la quale la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Pertanto, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, salva la prova contraria che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

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