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Regime fiscale di prestazioni integrative da fondo previdenziale tedesco

3 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al regime fiscale applicabile alle prestazioni integrative erogate in forma di rendita da un fondo previdenziale tedesco in favore di un soggetto residente in Italia, precisando che sono assoggettate a tassazione ordinaria come redditi assimilati al lavoro dipendente esclusivamente in Italia (Risposta 2 marzo 2021, n. 137).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il regime fiscale applicabile alle somme percepite da un istituto assicurativo tedesco, sotto forma di rendita periodica, a partire dal 1° novembre 2006, in corrispondenza della cessazione dell’attività lavorativa.
In particolare, il contribuente è stato fiscalmente residente in Germania fino al periodo di imposta 2018 e poi dal 2019 ha trasferito la residenza in Italia.
La rendita periodica è erogata dall’istituto di previdenza tedesco dal 1° novembre 2006, per effetto di versamenti volontari, eseguiti e rimasti a carico del proprio datore di lavoro, che hanno avuto inizio nel 1993 e sono terminati nel 2006, in corrispondenza con la cessazione della propria attività lavorativa.
In seguito al trasferimento della residenza fiscale in Italia l’istituto previdenziale non ha operato le ritenute fiscali, e pertanto si chiede il corretto trattamento fiscale delle somme percepite.

In base alle norme del TUIR le persone fisiche residenti sono tassate in Italia sia sui redditi prodotti nel territorio dello Stato sia su quelli di fonte estera, sulla base del principio della tassazione del reddito ovunque prodotto (worldwide principle o tassazione sul reddito mondiale), ferma restando, naturalmente, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente stipulata fra l’Italia e il Paese estero di produzione del reddito.
Nel caso oggetto di interpello, il datore di lavoro del contribuente, al fine di assicurare ai propri dipendenti una prestazione privata di previdenza professionale ha sottoscritto per accettazione un piano previdenziale predisposto da un istituto previdenziale privato, indicando i propri dipendenti come beneficiari delle prestazioni.
Nella fattispecie, il diritto alla rendita era condizionato, fra l’altro, al compimento del sessantesimo anno di età e al versamento di premi e/o contributi per almeno dieci anni. I premi/contributi sono stati versati dal datore di lavoro, in esecuzione del piano previdenziale, e sono rimasti a carico esclusivo di quest’ultimo che li ha portati in deduzione dal proprio reddito.
Relativamente alle modalità di investimento dei premi/contributi da parte dell’istituto di previdenza, dal piano generale di previdenza si rileva che l’investimento, se non assume la forma di un prestito alla medesima azienda datrice di lavoro, deve riguardare esclusivamente modalità garantite da un rendimento minimo.

Fino al 2018, la rendita erogata direttamente dall’istituto previdenziale è stata tassata in Germania, quale reddito da pensione, con applicazione delle ritenute fiscali previste dalla legislazione tributaria tedesca.
La natura di pensione privata integrativa della rendita porta a ritenere che la stessa sia riconducibile, secondo l’ordinamento tributario italiano, ai redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) che comprendono anche “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
Per quanto riguarda le modalità di tassazione, tenuto conto che le somme sono percepite in forma di rendita periodica, trova applicazione il regime di tassazione ordinaria per scaglioni di reddito. Esse, pertanto, in mancanza di sostituto d’imposta, devono essere indicate, a cura del contribuente nella dichiarazione dei redditi, all’interno del quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente.

Non sono applicabili le norme sulle prestazioni di previdenza complementare, le quali sono riservate, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, ma in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni.
La precisazione è rilevante al fine di escludere l’applicabilità del regime fiscale (transitorio) stabilito per le prestazioni previdenziali relative a montanti maturati anteriormente al 1° gennaio 2007.
Sotto il profilo della normativa italiana, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, occorre considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri. Nel caso in esame, assume rilievo la Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, il cui articolo 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non a carattere pubblico, erogate in relazione ad un cessato impiego, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente. Pertanto, nel presupposto che il contribuente sia fiscalmente residente in Italia, dalla data del trasferimento le prestazioni integrative erogate in forma di rendita da un fondo previdenziale tedesco devono ritenersi soggette ad imposizione esclusiva in Italia.

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