Il decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni di attuazione del PNRR, ha stabilito che lo strumento di compensazione tra aiuti agli agricoltori e contributi previdenziali scaduti, previsto in favore delle imprese agricole ai fini della regolarità contributiva, è applicabile nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (art. 45). Nell’ambito delle misure di previdenza agricola è previsto che i contributi previdenziali già scaduti che le imprese agricole devono versare all’INPS possono essere compensati con i contributi comunitari e nazionali di cui le stesse imprese risultano beneficiarie nell’ambito di interventi di sostegno pubblico.
Attraverso lo strumento della compensazione le imprese agricole ottengono quindi la regolarità contributiva prescritta per l’accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari.
Pertanto, gli organismi pagatori che hanno la responsabilità di erogare a favore degli agricoltori gli aiuti pubblici sono autorizzati ad eseguire la compensazione tra gli importi da corrispondere in virtù dei meccanismi della Politica agricola comune (Pac) e dei regimi di aiuto nazionale, con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data cui si accerta il diritto all’erogazione, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.
Restano esclusi, e quindi non possono essere utilizzati in compensazione, quei contributi pubblici derivanti da titoli Pac che sono stati in precedenza concessi in pegno a favore di operatori finanziari, come garanzia per l’accesso al credito.
In tal modo, le imprese agricole non perdono gli aiuti previsti a causa della irregolarità contributiva e, contestualmente, l’Inps recupera le somme dovute in relazione ai contributi non versati.
Affinché sia consentito agli enti pagatori di effettuare la compensazione, l’INPS comunica telematicamente i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti:
– all’AGEA e a tutti gli organismi pagatori attivi sul territorio nazionale;
– agli agricoltori interessati ed ai centri di assistenza agricola (CAA) ai quali è stato concesso il mandato di rappresentanza.
Per espressa previsione normativa, eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione della compensazione sono di competenza dell’INPS.
Il Decreto di attuazione del PNRR ha specificato che il suddetto strumento di compensazione per le imprese agricole si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.