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Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19: indicazioni

14 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare n. 15127/2021, il Ministero della salute fornisce indicazioni procedurali sulla riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19correlata e sulla certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, alla luce anche della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021.

La prima fattispecie che potrebbe configurarsi è quella del rientro progressivo in servizio di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19. Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria; situazione ancora più complessa potrebbe registrarsi per i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto potrebbero continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza sul lavoro richiede, quindi, particolare attenzione ai fini del reinserimento. In questi casi, il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, deve effettuare la visita medica, come prevista dall’art. 41, co. 2 lett. e-ter, D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia e per valutarne profili specifici di rischiosità.

Per quanto riguarda il rientro a lavoro dei soggetti risultati positivi sintomatici (che presentano sintomi di malattia diversi da quelli sopra previsti), tali lavoratori possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) presentando test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, i lavoratori nelle due ipotesi sopra descritte, ai fini del reintegro, inviano al datore di lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Si precisa che i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

Con riferimento ai lavoratori positivi a lungo termine, secondo le più recenti evidenze scientifiche, i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori, si segue quanto previsto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021: ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente trascorso tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.

Infine, può verificarsi il caso di lavoratore contatto stretto asintomatico, in questo caso il lavoratore informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653/2020). Per la sua riammissione in servizio, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, il lavoratore si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore stesso che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
Le istruzioni fornite sono naturalmente suscettibili di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

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