Nell’ambito delle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, il Governo ha disposto la riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas naturale dell’ultimo trimestre 2021 (art. 2, D.L. n. 130 del 2021) In deroga alle disposizioni del Decreto IVA (D.P.R. n. 633 del 1972), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento.
Qualora dette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro.