Firmato il 30/6/2021, tra ASSOGIOCATTOLI e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL, l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende produttrici di giocattoli, con decorrenza 1/1/2020 – 31/12/2023
Decorrenza
L’intesa raggiunta decorre dall’1/1/2020 e ai soli fini della presente vigenza contrattuale, la validità sia della parte normativa che di quella economica è prorogata di 12 mesi, con scadenza il 31/12/2023. I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo decorrono dall’1/7/2021, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza.
Minimi retributivi
L’intesa prevede un aumento retributivo di 75,00 Euro al 3° livello retributivo, suddiviso in tre tranche: dall’1/6/2021, dall’1/6/2022, dall’1/6/2023.
Pertanto, i minimi da corrispondere sono i seguenti:
Livelli |
Minimo 1/6/2021 |
Minimo 1/6/2022 |
Minimo 1/6/2023 |
---|---|---|---|
1 | 751,10 | 776,10 | 805,10 |
2 | 1.080,93 | 1.104,10 | 1.130,97 |
3 | 1.166,50 | 1.191,50 | 1.220,50 |
4 | 1.236,65 | 1.263,16 | 1.293,90 |
4S | 1.274,16 | 1.301,47 | 1.333,14 |
5 | 1.374,27 | 1.403,72 | 1.437,89 |
6 | 1.467,68 | 1.499,14 | 1.535,62 |
7 | 1.622,01 | 1.656,77 | 1.697,10 |
7Q | 1.622,01 | 1.656,77 | 1.697,10 |
Elemento di garanzia retributiva
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva” pari a 230,00 euro lordi annui per gli anni 2021 e 2022 e di 250,00 euro lordi annui per l’anno 2023.
Tale importo, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio 2022, gennaio 2023 e gennaio 2024 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1°gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.
Classificazione del personale
Le Parti hanno convenuto che al 1° livello appartengono i lavoratori addetti alle pulizie, nonché i lavoratori di prima occupazione settoriale per un periodo limitato a otto mesi (in precedenza sei mesi).
Flessibilità
L’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 104 ore nell’anno. Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
Contratto di somministrazione a tempo determinato
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Malattia: aspettativa oltre il comporto
Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro l’assenza si prolunghi oltre il termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 8 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell’Azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale.
Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete al lavoratore, non in prova, un periodo di congedo dì 15 giorni di calendario con la corresponsione della normale retribuzione di fatto.
Tale periodo viene usufruito da chi si sia unito civilmente o abbia contratto matrimonio sia in Italia che all’estero, ancorché, previa presentazione della idonea documentazione, a cura del dipendente, l’unione civile o il matrimonio abbia valore legale nel paese in cui viene contratto.
Previdenza Complementare Previmoda
II contributo paritetico a carico dell’Azienda e del lavoratore, da versare al fondo Previmoda, pari al 1,50% viene elevato:
– all’1,80% dall’1/6/2022
– al 2,00% dall’1/1/2023.
Assistenza sanitaria integrativa Sanimoda
Con decorrenza 1/1/2022 il contributo al Fondo Sanimoda a carico dell’azienda, è elevato a 12,00 euro mensili, per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese.