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Rinnovato il Cipl per gli Operai Agricoli di Mantova

27 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Rinnovato il Cipl per gli Operai Agricoli di Mantova

Firmato il giorno 20/5/2021, tra CONFAGRICOLTURA di Mantova, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Mantova, CIA Est Lombardia di Mantova, e FAI-CISL Asse del Po Territorio di Mantova, la FLAI-CGIL di Mantova, la UILA-UIL di Mantova, il rinnovo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti dalle provincia di Mantova.

Il presente verbale di accordo decorre dall’1/1/2020 e scade il 31/12/2021 per la parte economica e il 31/12/2023 per la parte normativa. Recepisce il CCNL del 19/6/2018 e fissa l’ambito di applicazione delle norme di rinvio previste dagli artt. 92 e 93. Inoltre prevede, disciplina, integra e modifica le norme contenute dal precedente Contatto Provinciale del 8/3/2017.

EBAM
Le parti si obbligano a definire la costituzione dell’Ente Bilaterale Agricoltura Mantovana (EBAM) e concordano, al fine di rendere la gestione dell’EBAM sempre più efficace per le esigenze dei lavoratori e delle aziende, di integrare fino ad un tetto massimo di 75.000 euro per il 2021 e da deliberare per gli anni successivi le prestazioni di welfare e previdenziali in seguito a regolamento emanato dallo stesso.

Appalti
Si integra la normativa provinciale già in vigore con le seguenti disposizioni:
l’impresa appaltatrice, altresì, deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni che sono oggetto di appalto ed inoltre la stessa dovrà fornire a quella committente il DURC, utile a far verificare all’impresa committente la sua regolarità contributiva. L’impresa appaltatrice, nell’esercizio della sua attività in appalto, dovrà applicare ai lavoratori il CCNL e il CPL sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e provinciale. Nuove disposizioni sono state introdotte nel caso dei distacchi internazionali, nel caso in cui ci sia un’azienda appaltatrice che abbia la propria sede legale fuori dall’Italia (UE ed extra UE). Per i lavoratori di tali aziende si applicano le stesse condizioni di lavoro ed occupazione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 136/2016 (che recepisce la direttiva europea 2014/ 67/UE in materia), compreso il CCNL e il CPL di riferimento degli operai agricoli e florovivaisti.
L’Osservatorio provinciale potrà verificare l’utilizzo dei contratti d’appalto stipulati nell’attuale vigenza contrattuale per un’analisi e valutazione congiunta, finalizzata al rispetto delle normative e dei trattamenti economici previsti.

Orario di lavoro
Le aziende possono prevedere un orario giornaliero di lavoro articolato in modo diverso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, 2° capoverso del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.
I lavoratori a tempo determinato, tenuto conto che il lavoro stagionale agricolo necessita di una prestazione lavorativa estremamente flessibile e discontinua, sia in termini di durata del contratto che di giornate lavorate oltre che di fasce orarie ricoperte quotidianamente essendo caratterizzato più di ogni altro dall’influenza degli agenti atmosferici e dalla stagionalità dei prodotti, possono essere soggetti ad interruzioni lavorative così come previsto dall’art. 44 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Tali interruzioni devono essere coerenti in termini di durata e non possono rappresentare fenomeni generalizzati.
II suddetto art. 44, a seguito dell’interpretazione autentica tra le Parti firmatarie del CCNL con avviso comune del 14/1/2013, va inteso nel senso che la durata della prestazione lavorativa giornaliera, dell’operaio a tempo determinato, può anche essere inferiore a quella ordinariamente prevista (39 ore settimanali / 6,30 giornaliere), qualora intervengano calamità naturali, eventi eccezionali, condizioni atmosferiche o climatiche avverse o altri eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore che – non consentendo l’esecuzione dei lavori, ritardino l’inizio, ovvero anticipino il termine o comunque interrompano l’orario di lavoro normale.
Considerato che l’art. 44 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti stabilisce che “l’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate nella giornata”, la verifica del rispetto del minimale previsto per legge e/o per contratto sarà effettuata, nelle ipotesi di denuncia di giornata lavorativa ad orario ridotto (GOR), su base oraria e non giornaliera, come stabilito dal punto 3 della Circolare Inps n. 125 del 6/8/2013.

Reperibilità
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
La scelta del personale da inserire nei turni di reperibilità verrà effettuato dall’azienda in funzione delle competenze tecnico-professionali dei lavoratori coinvolti.
In caso di chiamata, il lavoratore in reperibilità sarà tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento entro 30 minuti dalla chiamata.
Per il servizio di reperibilità verrà corrisposta una indennità giornaliera in cifra fissa di importo non inferiore ad euro 15,00 lordi; tale trattamento è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda.
In caso di mancato accordo le parti si incontreranno per stipulare un accordo sindacale.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle “da remoto” rientrano nel computo dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal CPL di categoria per il lavoro straordinario feriale, notturno e festivo.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
Le parti convengono che il trattamento economico di reperibilità sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Riposi continuativi non retribuiti
Ai dipendenti a tempo determinato, titolari di un contratto predeterminato superiore alla 151 giornate nell’anno solare, compatibilmente con le esigenze aziendali, previa richiesta con congruo preavviso, saranno concessi periodi di riposo continuativi non retribuiti come di seguito definiti:
– 7 giorni lavorativi per la generalità dei casi:
– 10 giorni lavorativi in caso di matrimonio.

Permessi straordinari
In caso di matrimonio il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni lavorativi (licenza matrimoniale).
Inoltre ha diritto a 2 giorni di permesso retribuito in caso di nascita/affido di un figlio.

Aumenti salariali
Nel periodo di vigenza della parte economica del CPL (1/1/2020 – 31/12/2021) è riconosciuto un aumento pari all’1,8% per tutte le qualifiche a decorrere dall’1/5/2021.
Ai lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda alla data dell’1/5/2021 verrà erogata,, a copertura del periodo pregresso (1/1/2021 – 30/4/2021), una cifra una tantum di Euro 115,00 nel cedolino paga relativo al mese di maggio 2021.
Ai lavoratori a tempo determinato presenti in azienda alla data dell’1/5/2021 verrà erogato, a copertura del periodo pregresso (1/1/2021 – 30/4/2021) e sulla base delle giornate di lavoro effettuate in tale periodo, un valore giornaliero di Euro 1,11 nel cedolino paga relativo al mese di maggio 2021 (115,00:104)

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