Con messaggio 02 marzo 2021, n. 896, l’Inps illustra le modalità con cui è possibile effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, sospesi a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021 ovvero in forma rateizzata, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, sospesi a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 13, D.L. n. 137/2020; art. 11, D.L. n. 149/2020; art. 2, D.L. n. 157/2020), possono essere versati in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il la predetta data. Al riguardo, per tutte le Gestioni, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro, il versamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese ed il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Quanto alle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi per i soggetti interessati dalle norme predette, la cui scadenza ricada nei periodi oggetto di sospensione, esse devono essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021. In ogni caso, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi già versati. Infine, laddove l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza, in capo ai soggetti che si sono avvalsi della sospensione contributiva in oggetto, dei requisiti riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, laddove prescritti, i provvedimenti di sospensione non sono riconosciuti e risulta applicabile l’ordinario regime sanzionatorio (art. 116, L. n. 388/2000).
Per le Aziende con dipendenti il versamento dei contributi sospesi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, deve essere effettuato con il modello “F24”, utilizzando i codici attribuiti alle sospensioni contributive ed inseriti nei flussi Uniemens (N974; N975; N976). Nello specifico, il contribuente deve compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce. Poiche il codice N974 è riferito sia alla mensilità di ottobre che novembre 2020, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese.
Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importo versato |
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DSOS | PPNNNNNNCCN9XX | mm/aaaa | mm/aaaa |
Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Inps, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, la cui contribuzione sospesa sia stata indicata nel flusso Uniemens con i codici 32, 33 e 34, con scadenza legale nel mese di dicembre 2020 (compensi erogati nel mese di competenza novembre 2020), effettuano i relativi versamenti compilando per il singolo periodo mensile sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”, con le seguenti modalità:
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
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CXX/C10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
Per le aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel canale della telematizzazione del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole” sono disponibili le istanze per richiedere la sospensione del pagamento relativo alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020 il cui termine ordinario di scadenza, 16 dicembre 2020, ricade appunto nel periodo di riferimento della sospensione. Le istanze presentate sono gestite in automatico e comportano l’attribuzione del codice di autorizzazione 4Y (art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 157/2020) o del codice di autorizzazione 4X (art. 2, co. 3, D.L. n. 157/2020), visibili nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”. In prossimità della scadenza del 16 marzo 2021, alle aziende a cui siano stati già attributi i suddetti codici di autorizzazione e che risultino a debito, è inviata una comunicazione (news individuale) con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o in modalità rateale. Per le aziende con i predetti codici di autorizzazione, la sospensione opera anche sulla rata dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel mese di dicembre 2020; questa deve essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.
Infine, per i lavoratori agricoli autonomi, nel periodo oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera comunque per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Inps per la rata del mese di dicembre 2020. I lavoratori autonomi agricoli che hanno i requisiti (art. 2, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 157/2020) per avvalersi della sospensione della rata di dilazione devono utilizzare l’istanza presente nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”, “Comunicazione bidirezionale”, “COVID19 – SOSPENSIONE RATE PIANO AMMORTAMENTO AUTONOMI”. La rata oggetto di sospensione deve essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.