Fino al 31 dicembre 2022, sia le prestazioni relative a tamponi antigenici svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle relative ai test sierologici rapidi devono ritenersi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, del Decreto IVA (Agenzia Entrate – risposta 18 maggio 2021, n. 354). La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che in deroga a quanto previsto dal DL Rilancio e fino al 31 dicembre 2022, le cessioni della strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta. Per quanto concerne le prestazioni di servizi strettamente connesse agli strumenti di diagnostica in vitro per COVID-19, è da ritenere incluse in questo ambito le prestazioni aventi ad oggetto l’effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022, sia le prestazioni relative a tamponi antigenici svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle relative ai test sierologici rapidi devono ritenersi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta.