Forniti chiarimenti sul regime IVA da applicare per l’acquisto di servizi educativi e didattici da Enti Certificatori esteri (Agenzia Delle Entrate – Risposta di consulenza giuridica 18 maggio 2021, n. 6). Ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA, sono esenti da IVA “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. […]”.
L’esenzione IVA riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi con gli specifici requisiti soggettivi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi.
Ne consegue che, nel caso di specie, le prestazioni ricevute dagli enti certificatori inglesi delle competenze in lingua inglese non possono considerarsi esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.20) del Decreto IVA ma seguono il regime ordinario di tassazione.
Con riferimento ai corretti adempimenti da seguire, per le operazioni oggetto del quesito, non potendosi considerare esenti ai sensi dell’articolo 10 del Decreto IVA, l’Istante, pur avendo optato per l’esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis, deve osservare gli ordinari obblighi IVA.
L’ente/scuola, trattandosi di un’operazione effettuata da un soggetto passivo residente fuori dall’Unione Europea, sarà pertanto tenuta ad adempiere l’imposta con l’autofatturazione dell’operazione secondo il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del Decreto IVA, nonché ad adempiere agli obblighi conseguenti previsti dall’articolo 21 e seguenti dello stesso Decreto IVA.
In particolare, per le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore stabilito fuori dall’Unione Europea, la fattura è emessa dal committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inteso come il momento in cui l’operazione è ultimata ovvero, se antecedente, nel momento in cui è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo) (art. 21, co. 4, lettera d) del Decreto IVA).
Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 23, co. 1, del Decreto IVA).
Le autofatture vanno, altresì, registrate nel registro degli acquisti (art. 25, del Decreto IVA).
Trattandosi, infine, di prestazione resa da un soggetto non residente, l’ente/scuola ha facoltà di avvalersi o meno del sistema di interscambio – SDI per l’emissione dell’autofattura. Laddove decida di emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI, l’ente/scuola è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.