Siglato il 12/2/2021, tra ISPRA, ARTA ABRUZZO, ARPAB, APPA BOLZANO, ARPACAL, ARPAC, ARPAE, ARPA FVG, ARPA Lazio, ARPAL, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Puglia, ARPAS, ARPA Sicilia, ARPAT, APPA Trento, ARPA Umbria, ARPA Valle d’Aosta, ARPAV, e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC, il protocollo per lo sviluppo di percorsi formativi per RLS nel settore tessile chimico. Il presente Protocollo d’intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula delle convenzioni operative.
Per quanto non espressamente disposto dalle future convenzioni operative, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d’intesa.
Il presente Protocollo è finalizzato a favorire la collaborazione tra le parti per lo sviluppo di programmi e azioni nel settore della formazione e dell’informazione ambientale, attraverso l’unità organizzativa di ISPRA, competente per la formazione anche in raccordo con le articolazioni del SNPA, anche in collaborazione con soggetti del mondo universitario e della ricerca, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.
Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri economici per le Parti.
Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Protocollo d’intesa.
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha una durata di tre anni a decorrere dalla predetta data.
Le attività oggetto del presente Protocollo d’intesa e degli strumenti attuativi, sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il personale impiegato.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoViD-19 nei luoghi di lavoro.