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Sicurezza sul lavoro, l’obbligo formativo non è surrogabile dal bagaglio di conoscenze del lavoratore

25 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, i quali non possono ritenersi esclusi o surrogabili dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Corte di Cassazione, sentenza 22 giugno 2021, n. 24417)

Una Corte d’appello territoriale aveva confermato la condanna emessa a carico del titolare di una società, per il delitto di omicidio colposo di un lavoratore dipendente. Quest’ultimo stava eseguendo lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa attraverso fissaggio di reti, quando decideva di calarsi verso il basso mediante lo scorrimento della doppia corda; tuttavia, la corda finiva e, in mancanza di un dispositivo di blocco (nodo di fine corsa o similare), il lavoratore cadeva all’indietro verso valle, impattando contro le rocce e finendo sulla strada sottostante, ciò che ne determinava il decesso sul colpo.
Sia in primo che in secondo grado era stata esclusa la rilevanza causale di alcuni profili di colpa specifica, quali la mancanza di imbracatura con cosciali e bretelle, anziché soli cosciali, ed il mancato utilizzo dell’assorbitore di energia, mentre si era attribuita rilevanza eziologica alla mancanza del nodo di arresto e all’utilizzo di una corda troppo corta, nonché alla mancata formazione professionale del lavoratore, della quale il datore di lavoro é chiamato a rispondere.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità operative adottate in occasione dell’infortunio e alla sussistenza del nesso causale tra il mancato assolvimento dell’obbligo formativo e l’infortunio. In particolare, il ricorrente rileva che, quand’anche fosse stata impartita al lavoratore la formazione necessaria, nulla sarebbe cambiato, avuto riguardo all’accertata correttezza della scelta operativa adottata nell’occasione dal lavoratore.
Per la Suprema Corte il ricorso é infondato.
La scarsa tenuta logica delle argomentazioni poste, con riguardo alle prassi da seguire in simili condizioni (la cui mancata osservanza ha evidentemente avuto rilievo determinante sul verificarsi del sinistro), comporta la fondatezza dell’assunto recepito dai giudici di merito, in base al quale assume rilievo causale nel prodursi dell’evento de quo, la carenza di un’adeguata formazione del lavoratore, imputabile al datore di lavoro. Al riguardo, secondo principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Corte di Cassazione, sentenza n. 39765/2015). E, in ogni caso, l’adempimento di tali obblighi non é escluso, né é surrogabile, dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Corte di Cassazione, sentenza n. 21242/2014).

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