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Smart working in Italia di un dipendente estero

27 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nel caso di un dipendente di una società estera (lussemburghese) che, a causa dell’emergenza Covid, abbia svolto la propria attività lavorativa in Italia per la maggior parte del 2020, in smart working, il reddito da lavoro dipendente percepito deve ritenersi soggetto a tassazione concorrente anche in Italia (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 settembre 2021, n. 626).

Il caso riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente in Lussemburgo, dipendente di una società lussemburghese, che nel 2020 (per la maggior parte del periodo d’imposta) ha svolto la prestazione lavorativa in smart working in Italia a causa dell’emergenza Covid.
Si chiede quale sia il corretto regime fiscale applicabile al reddito di lavoro dipendente percepito.

In base alla disciplina del TUIR, l’IRPEF si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato.
Tale disposizione non trova applicazione qualora l’Italia abbia stipulato, con lo Stato di residenza del lavoratore, una convenzione per evitare le doppie imposizioni che riconosca a quest’ultimo Stato la potestà impositiva esclusiva sul reddito di lavoro dipendente prestato in Italia.
Nel caso di specie, tra Italia e Granducato di Lussemburgo risulta stipulata detta Convenzione. Pertanto, al fine di stabilire il corretto regime fiscale applicabile occorre tener conto della normativa convenzionale.
Secondo la Convenzione:
– i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato;
– le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dall’altro Stato; e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

In altri termini, secondo la regola generale è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario.
Tuttavia, se l’attività lavorativa a fronte della quale sono corrisposti i redditi è svolta nell’altro Stato contraente, gli emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Al fine di stabilire il regime di tassazione applicabile, dunque, assume rilievo il “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa, inteso come il luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

Nel caso esaminato, tenuto della Convenzione per evitare le doppie imposizioni Italia – Lussemburgo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito percepito dal lavoratore residente in Lussemburgo, per l’attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020, deve ritenersi rilevante fiscalmente anche in Italia.
Ciò in considerazione della circostanza che il lavoratore ha soggiornato in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni), essendo irrilevante la modalità di lavoro in smart working, poiché durante la prestazione lavorativa il dipendente si trovava fisicamente in Italia.
La conseguente doppia imposizione è risolta, come previsto dalla Convenzione, attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

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