• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Associato Boaretto

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|PREVIDENZA
  • Scadenzario
  • TC Desk

Società cancellata: successione dei soci nei debiti tributari

13 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’Ordinanza n. 10337 del 20 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che l’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non determina l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. In tale ipotesi gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione. La circostanza che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse del Fisco ad agire.

La controversia trae origine dalla pretesa fiscale azionata nei confronti degli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese, quali aventi causa della società anteriormente cessata, e in proprio, in relazione alla presunzione semplice di percezione di utili in ragione della ristretta base sociale.
I giudici tributari hanno accolto i ricorsi escludendo la legittimazione dei soci della società cancellata, e ritenendo illegittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci in considerazione dell’esistenza del bilancio finale di liquidazione. Inoltre, i giudici, hanno rilevato l’illegittimità degli accertamenti per deficit di contraddittorio preventivo, con lesione del diritto di difesa dei contribuenti, in considerazione della prova di resistenza rappresentata dalla compilazione del bilancio finale.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari su ricorso dell’Agenzia delle Entrate che ha eccepito:
– errata valorizzazione della presentazione del bilancio finale di liquidazione, al fine di ritenere illegittima la pretesa fiscale azionata nei confronti dei soci della società cancellata dal registro delle imprese, non rilevando tale elemento ai fini dell’accertamento fiscale;
– irrilevanza della presentazione del bilancio finale di liquidazione quale prova di resistenza ai fini del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale in tema di tributi armonizzati, non rilevando tale elemento rispetto alle pretese oggetto dell’accertamento.

La Corte Suprema ha affermato che dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. L’estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci.
In proposito, la circostanza che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore.
Pertanto, precisa la Suprema Corte, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex articolo 2495 del codice civile. Ove tale limite rendesse evidente l’inutilità per il creditore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò inciderebbe sull’interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione.
Sicché l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti degli stessi soci.
In conclusione, sulla base dei suddetti principi, con riferimento agli avvisi di accertamento notificati ai soci di società cancellata dal registro delle imprese, l’esistenza del bilancio finale di liquidazione deve ritenersi irrilevante ai fini della successione dei soci.

Altro questione che ha indotto i giudici tributari ha disporre l’illegittimità degli avvisi di accertamento è stata la mancata integrazione del contraddittorio endoprocedimentale, valorizzando il bilancio finale di liquidazione come “prova di resistenza”.
In proposito la Corte Suprema ha osservato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cd. “prova di resistenza”).
Nella fattispecie, precisano i giudici della Suprema Corte, deve escludersi che il bilancio finale di liquidazione possa assolvere le funzioni della cd. “prova di resistenza”, ossia costituire quell’elemento che, astrattamente, avrebbe potuto essere sperimentato in sede di contraddittorio endoprocedimentale al fine di giustificare il fumus in ordine alla prova di un diverso risultato rispetto a quello proposto dall’Ufficio. E ciò per la assorbente ragione della natura dell’accertamento, relativa al contestato occultamento di ricavi della società nel periodo anteriore all’estinzione ed alla mancanza di elementi concreti che i soci avrebbero semmai dovuto individuare come contenuti nel detto bilancio.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Pemio aziendale e sicurezza covid-19 nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Protocollo sicurezza Covid-19 nel Credito Cooperativo

3 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Decreto Semplificazioni: comunicazione Inail per smart working

3 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Deleghe dell’identità digitale tramite web meeting

2 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Footer

STUDIO ASSOCIATO BOARETTO

Via Rinaldo Rinaldi, 18
35121 PADOVA

Tel. 049.650327
Fax. 049.665525

E-mail info@studioboaretto.it

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Associato Boaretto · Codice fiscale e partita Iva: 05364490283

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta