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Soggetto a IVA l’indennizzo transattivo sull’esecuzione di un appalto

11 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni obbligatorie assunte dalle parti nell’accordo transattivo di composizione bonaria della controversia riguardante l’esecuzione del contratto di appalto integrano il presupposto di applicazione dell’IVA sulla somma corrisposta da una parte a fronte della rinuncia alla lite dell’altra parte. Sulla somma si applica l’aliquota del 10 per cento, se il contratto di appalto riguarda la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Risposta 10 giugno 2021, n. 401).

Il Caso

Nell’ambito di una controversia riguardante l’esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione di lavori relativi alla viabilità locale, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per la composizione bonaria della lite.
L’accordo prevede il pagamento di una somma da parte della ditta esecutrice (a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza del contratto di appalto), a fronte della rinuncia alla lite da parte dell’appaltatore.
In particolare, il riconoscimento della somma riguarda riserve di natura risarcitoria e contabile, per:
1) maggiori oneri di progettazione;
2) illegittimo fermo lavori (ridotta produttività);
3) adeguamento dei prezzi di contratto;
4) rimborso spese per analisi terre e rocce da scavo.

Si chiede se detta somma sia soggetta ad IVA e, nel caso, se sia applicabile l’aliquota agevolata del 10 per cento.

Disciplina di riferimento

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Riguardo al trattamento IVA delle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo, occorre verificare se ricorrono i presupposti, e in particolare il requisito del sinallagma.
Secondo la disciplina IVA, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Nel caso di una transazione assume rilevanza il disposto della norma riguardante le obbligazioni di fare, di non fare e di permettere.
In tema di imponibilità ai fini IVA delle obbligazioni di non fare, la giurisprudenza ha affermato la prestazione di servizi è un’operazione soggetta a IVA anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o in un permettere e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico. Un’operazione di permettere, collegata al corrispettivo, per essere assoggettata all’imposta non comporta necessariamente un consumo. Invero la prestazione di servizi viene connotata come alternativa a quella sulla cessione di beni gravante sul consumo e – quindi – prescinde da quest’ultimo.
Pertanto, sussiste il rapporto sinallagmatico tra l’assunzione di un obbligo di non fare e l’erogazione di un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo.

Con riferimento all’aliquota IVA applicabile, la disciplina prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, fra l’altro, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Per fruire dell’aliquota agevolata è necessario, quindi, che le prestazioni, rese nel quadro di un contratto di appalto, riguardino la costruzione di un’opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria.

Soluzione

Nel caso di specie, sussiste il sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte del soggetto beneficiario della somma (appaltatore) e l’erogazione di una somma di denaro da parte della ditta esecutrice prevista a fronte della assunzione di tale obbligo, pertanto deve ritenersi integrato il requisito oggettivo per l’applicazione dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate osserva, inoltre, che nella fattispecie l’accordo transattivo contiene una clausola risolutiva espressa a mente della quale: “Le parti espressamente convengono che i termini di pagamento (…) sono da ritenersi essenziali e che tutte le rinunce di cui al presente atto sono subordinate all’effettivo incasso delle somme entro e non oltre i termini indicati (…). Pertanto, in caso di inosservanza dei suddetti termini, il presente accordo dovrà intendersi risolto con pieno diritto dell’appaltatore di esigere le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e pertanto, della somma di euro ….a tacitazione di tutte le pretese economiche azionate per le riserve iscritte fino al SAL n….”.
Detta clausola conferma la sussistenza del sinallagma, laddove subordina l’efficacia delle rinunce previste dall’accordo all’effettivo incasso delle somme pattuite.
In conclusione, la somma dovuta sulla base della transazione deve ritenersi soggetta ad IVA.

Con riferimento all’aliquota IVA applicabile alla predetta somma, occorre tener presente che la transazione in esame dispone in relazione alla composizione di una controversia insorta in seguito all’esecuzione di un appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi alla viabilità locale.
Per fruire dell’aliquota agevolata è necessario che le prestazioni, rese nel quadro di un contratto di appalto, riguardino la costruzione di un’opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria.
Pertanto, laddove il contratto di appalto (circostanza da appurare eventualmente in fase di accertamento) abbia ad oggetto la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in relazione alla somma erogata in attuazione dell’accordo transattivo deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento.

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