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Somme illecitamente trattenute dall’amministratore di sostegno: sono reddito imponibile

25 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato che le somme di cui si sia indebitamente appropriato l’amministratore di sostegno dai propri assistiti costituiscono reddito imponibile in capo allo stesso amministratore, come proventi da illecito civile. A tal fine è irrilevante che le stesse somme risultino già tassate in capo alle vittime (Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4778).

Il caso riguarda l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione i proventi da reato civile, costituiti dalle somme che il contribuente ha sottratto illecitamente ai propri assistiti in qualità di amministratore di sostegno.
I giudici tributari hanno parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo l’appropriazione indebita delle somme dei propri assistiti in sede di esercizio dell’amministrazione di sostegno non riconducibili alla fattispecie espressamente disciplinata (art. 14, co. 4, della Legge n. 537 del 1993) dei proventi derivanti da atti illeciti considerati imponibili in capo all’autore del reato; ciò in quanto, secondo i giudici, la disposizione normativa si riferirebbe solo all’attività economica produttiva di nuova ricchezza, mentre nella fattispecie le ricchezze risultano essere già state tassate presso le vittime.
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, dichiarando l’imponibilità delle somme illecitamente sottratte agli assistiti dall’amministrazione di sostegno.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha osservato che in tema di tassazione dei proventi da reato, la normativa (art. 14, co. 4, della Legge n. 537 del 1993) stabilisce espressamente che nelle categorie di reddito individuate dal TUIR (art. 6), devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all’Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.
In proposito la Corte Suprema ha evidenziato che l’orientamento formatosi in giurisprudenza prevede che:
– in tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali individuate dal TUIR (art. 6, co. 1), devono essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati;
– la norma trova applicazione anche alle somme percepite da soggetti che si siano prestati, in base ad accordi precedentemente intercorsi, a riversare dette somme a terzi a titolo di “tangente”, essendo del tutto irrilevante, quanto all’imponibilità di tale tipo di reddito, l’intenzione di non trattenerle nel proprio esclusivo interesse, bensì di trasmetterle a terzi in base ai suddetti accordi.

Con riferimento al caso esaminato, precisano i giudici della Suprema Corte, posto che la norma in materia di tassazione dei proventi da reato (art. 14, co. 4, della Legge n. 537 del 1993) non distingue tra nuova ricchezza prodotta dal reato e ricchezza tout court, precedentemente tassata presso la persona offesa, devono ritenersi soggette a tassazione IRPEF le somme di cui si sia indebitamente appropriato l’amministratore di sostegno dai propri assistiti, in quanto pretium sceleris (prezzo del misfatto). Tali somme costituiscono reddito imponibile, senza che sussista alcuna lesione del principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), anche se il contribuente sia condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni, o se in capo all’autore del reato sussisteva l’intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio, ma di riversarle su terzi.
Inoltre, ai fini dell’imponibilità delle somme in capo all’amministratore di sostegno, risulta irrilevante che le stesse siano state tassate in capo alle vittime.

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