Riguardo all’attività di somministrazione di carburante mediante contratto di commissione con le stazioni di servizio e contratto di somministrazione con i propri clienti, nell’intento di evitare un doppio aggravio impositivo, la società può detrarre l’IVA pagata per l’acquisto del carburante dalle stazioni di servizio, destinato ad essere contestualmente somministrato, per conto di quest’ultime, ai clienti finali utilizzatori del carburante (Agenzia Entrate – risposta 12 luglio 2021, n. 473). Il caso di specie riguarda una società di gestione pratiche di rimborso Iva nei vari Stati dell’UE per conto dei propri clienti (autotrasportatori che acquistano carburanti per autotrazione), che intende proporre sul mercato la vendita di carburanti ai medesimi clienti per conto di stazioni di servizio appositamente convenzionate, stipulando dei contratti di commissione (mandato senza rappresentanza) con i distributori di carburante interessati, con pagamento contestuale del rifornimento, effettuato utilizzando delle carte di debito. A riguardo, va precisato che il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. In particolare, nella commissione per la vendita, il commissionario cede beni di proprietà del committente senza che si verifichi alcun passaggio di proprietà tra i due soggetti. Tuttavia, al fine di salvaguardare la trasparenza dell’IVA, il decreto Iva stabilisce che i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione costituiscono cessioni di beni. Ciò comporta normalmente che nella commissione per la vendita, il commissionario fattura all’acquirente terzo, con IVA, l’importo pattuito per la vendita dei beni, mentre il committente fattura al commissionario, con IVA, l’importo dei beni venduti diminuito della provvigione pattuita per la vendita. Con riferimento all’esigibilità dell’imposta, per i passaggi dal committente al commissionario, l’operazione si considera effettuata all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario; è a tale momento che deve ricollegarsi l’obbligo di emissione della fattura da parte del committente e fino a quando il commissionario non vende il bene al suo cliente, i beni rimangono di proprietà del committente. Ai fini Iva l’art. 19 bis1, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. Si tratta di fattispecie di indetraibilità oggettiva, che prescindono dalla destinazione effettiva dei beni e servizi acquistati e la cui ratio è ravvisabile nell’esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui i beni e/o i servizi acquistati, per loro natura, siano suscettibili di essere utilizzati promiscuamente. L’indetraibilità oggettiva ha ragione d’essere, quindi, se e nella misura in cui si manifesti il consumo del bene, ovverosia un effettivo utilizzo del bene (o del servizio) acquistato nella sfera giuridica del soggetto passivo. Avendo riguardo al caso in esame e con riferimento al contratto di commissione, il commissionario per la vendita del carburante di proprietà delle stazioni di servizio convenzionate, non subisce l’onere dell’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 perché non è ravvisabile un consumo del carburante da parte della società. Il carburante non entra nella sua disponibilità e non è, quindi, da questa utilizzato ai fini della propria attività, bensì rivenduto tal quale a terzi in forza del contratto di commissione alla vendita stipulato con i distributori stradali. Pertanto, al fine di evitare un doppio aggravio impositivo, la società può detrarre l’imposta pagata per l’acquisto del carburante dalle stazioni di servizio, destinato ad essere contestualmente somministrato, per conto di quest’ultime, ai clienti finali, effettivi utilizzatori del carburante.
Considerato che la società non è autorizzata alla gestione di conti correnti e di strumenti di pagamento, essendo attività riservate agli enti autorizzati all’attività finanziaria, tale attività è gestita da un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca di Francia che dispone di passaporto europeo.
Tale proposta avrebbe il vantaggio di consentire all’azienda di autotrasporti di fornire ai propri autisti la carta di debito e ricaricarla solo all’occorrenza, dopo aver verificato che l’autista ha reale necessità di effettuare il rifornimento di carburante.
L’operazione in questione si articolerebbe principalmente su due rapporti:
– uno di commissione (alla vendita) a titolo oneroso tra la società, in qualità di commissionario, e le stazioni di servizio per l’erogazione di carburante per autotrazione, in qualità di committenti;
– uno di somministrazione tra la società e i propri clienti (autotrasportatori), i quali acquistano il carburante dalla società, che lo fornisce in qualità di somministrante e dopo aver stipulato con le stazioni di servizio il citato contratto di commissione che la autorizza a vendere il carburante in nome proprio e per conto dei committenti (stazioni di servizio).
Causa del contratto è quella di consentire, attraverso l’utilizzo di uno schema tipico, la conclusione dei contratti di compravendita in nome del commissionario e per conto del committente. Quest’ultimo non interviene nella conclusione del contratto di compravendita e la peculiarità del contratto di commissione consiste proprio nel fatto che il rapporto si svolge senza il passaggio dei beni tra committente e commissionario.