– L’Agenzia delle Entrate Riscossioni, anticipando la pubblicazione in gazzetta ufficiale, rende noto che nel cd. “decreto sostegni-bis” è prevista la sospensione delle attività di riscossione fino al 30 giugno 2021. Tuttavia, precisa che sono validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti nel periodo dal 1° maggio 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto. (Comunicato 21 maggio 2021). Nella riunione del 20 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il cd. “Decreto Sostegni-bis” che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Tra i provvedimenti adottati il differimento di 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione.
La misura, già anticipata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 Aprile 2021, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5 mila euro.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.