Raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche Le parti stabiliscono quanto segue per l’erogazione dell’aumento contrattuale previsto per 85 euro nel triennio 2021-2023: PERIODO DI PROVA – 10 giorni di effettivo lavoro per gli addetti a mansioni complesse e specifiche (livelli 2°, 3° e4°); – 4 giorni di effettivo lavoro per gli operai comuni (livello 6°). OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO: INTERVENTO CISOA CONGEDI PARENTALI – ASSISTENZA ALLA PROLE genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni, affetti da patologie che necessitano di assistenza per un periodo transitorio o continuativo, nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche; tali permessi retribuiti non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex. L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto; per assistere i figli da 0 ai 12 anni di età per malattia e che necessitano di assistenza per un periodo transitorio o continuativo. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO FORMAZIONE PROFESSIONALE TUTELA DELLA MATERNITÀ PERMESSI RETRIBUITI – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
– 25 euro dal 1° luglio 2021;
– 25 euro dal 1° luglio 2022;
– 35 euro dal 1° settembre 2023.
Il presente contratto ha durata triennale decorre pertanto dal 1.1.2021 e scade il 31.12.2023 e si applica alle imprese che svolgono attività agromeccaniche ed attività affini del settore industriale ed artigianale.
Le Parti concordano sulla necessità di assicurare ai lavoratori del settore un adeguato trattamento di assistenza sanitaria integrativa ed è quindi volontà comune verificare, entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di costituire a livello nazionale un Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. Le Parti, altresì, si impegnano a verificare entro lo stesso termine la possibilità di costituire a livello nazionale un Ente bilaterale di settore, a cui affidare compiti e funzioni specifici relativi ai temi del mercato del lavoro, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sulle pari opportunità nonché per valorizzare il welfare contrattuale in modo solidaristico.
Gli operai assunti con contratto a termine, ivi compresi i rapporti di lavoro stagionali, adibiti all’esecuzione di più fasi lavorative nell’anno, potranno essere soggetti ad un periodo di prova non superiore a:
– 6 giorni di effettivo lavoro per gli operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali (livello 5°);
Tali periodi sono dimezzati qualora lo stesso lavoratore abbia prestato servizio presso la medesima impresa nel triennio a parità di mansioni e qualifica.
Per le assunzioni di durata inferiore a due mesi, effettuate per un’unica fase lavorativa prettamente stagionale, è previsto un periodo di prova pari a due giorni di effettivo lavoro.
Gli impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato potranno essere soggetti ad un periodo di prova non superiore a:
– 8 giorni di effettivo lavoro per gli impiegati inquadrati ai livelli 1°, 2° e 3°;
– 6 giorni di effettivo lavoro per gli impiegati inquadrati ai livelli 4° e 5°.
Qualora l’operaio a tempo indeterminato sia inquadrato nella previdenza agricola (Circ. Inps 126 /2009 e n°56/2020) e non possa effettuare la giornata di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore stesso, l’Azienda chiederà l’intervento della Cassa Integrazione Salari Operai Agricoli nei modi e nei tempi stabiliti dalla legislazione vigente.
Il lavoratore può usufruire di 18 ore di permessi retribuiti da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, frazionabili, per:
per gli operai assunti per le attività stagionali, la retribuzione oraria è ottenuta dividendo quella mensile per 169
Le parti convengono sull’importanza di individuare e introdurre nel sistema del contoterzismo nuovi moduli di formazione specifici e calibrati sui nuovi modelli offerti dall’industria 4.0, nell’ottica di implementare la capacità del settore di rispondere alle sempre più celeri novità in campo tecnico e tecnologico, nonché per estendere le competenze degli operatori agromeccanici alle nuove forme di digitalizzazione. I moduli formativi aderenti alle caratteristiche sopracitate, oltre che per le prassi canoniche, potranno essere proposti all’azienda o alle rappresentanze datoriali provinciali sia dalle RSA/RSU, sia dalle OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL.
Per il congedo parentale (ex astensione facoltativa), definito dal Dlgs. n. 151 del 2001, si stabilisce che, nel caso in cui il genitore ne faccia richiesta di fruizione, l’impresa integri – per un massimo di un mese – il trattamento economico previsto sino al raggiungimento del 100% della retribuzione.
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, permessi retribuiti pari a:
• 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
• 30 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350.