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Stock option sostitutive assegnate a ex dipendenti dalla capogruppo: obblighi sostitutivi

14 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In caso di assegnazione, da parte della capogruppo, di proprie azioni ad ex dipendenti di una società del gruppo, in sostituzione di precedenti piani di stock option di quest’ultima, deve ritenersi escluso qualsiasi obbligo di sostituzione da parte dell’ex datore di lavoro. Qualora la Capogruppo non abbia una stabile organizzazione in Italia, anch’essa non è tenuta ad operare come sostituto d’imposta al momento dell’assegnazione delle azioni. Sarà cura dei singoli beneficiari adempiere gli obblighi fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 ottobre 2021, n. 707).

Il Caso

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli eventuali obblighi di sostituzione d’imposta derivanti dall’assegnazione di azioni per la partecipazione a piani di Restricted Stock Units (RSU) da parte della Capogruppo ad ex dipendenti di società controllata italiana.
In particolare, a seguito dell’acquisizione della controllante da parte di una società estera che ha assunto il ruolo di capogruppo, sono state cancellate le azioni della vecchia controllante incluse in piani di stock option sottoscritti anche dai dipendenti della controllata italiana. Quindi, la Capogruppo ha riconosciuto ai dipendenti già beneficiari di tali piani la possibilità di ricevere l’assegnazione di Restricted Stock Units (di seguito “RSU”) della stessa “in sostituzione del valore – non attribuito – delle azioni non ancora maturate e cancellate a seguito dell’acquisizione”.
Con riferimento ai lavoratori che al momento della conversione delle RSU in azioni non risultano più dipendenti della società, ma sono alle dipendenze di altra società del gruppo, si chiede se restino in capo all’ex datore di lavoro gli obblighi di sostituto d’imposta in relazione alle azioni assegnate dalla Capogruppo.

Soluzione

L’Agenzia delle Entrate osserva che al fine di individuare il periodo di imposta in cui si considera prodotto il reddito in natura rappresentato dal valore dei titoli, occorre avere riguardo al momento in cui le RSU si convertono in azioni, non rilevando l’effettiva consegna del titolo o le annotazioni contabili successive.
D’altra parte, considerato che le azioni sono assegnate da un soggetto estero, ai fini della tassazione, occorre tenere presente la disciplina convenzionale prevista dal Modello OCSE, secondo la quale “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (i.e. Stato della residenza), a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato (i.e. Stato della fonte)”.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nella nozione di “salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe”, sono annoverati anche i redditi in natura, quali le stock options (a cui possono essere equiparate, nel caso di specie, le Restricted Stock Units). La potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato. Inoltre, al fine di stabilire se, e in che misura, una stock option sia ricollegabile ad attività di lavoro dipendente svolta in un dato Stato occorre valutare gli elementi rilevanti e correlati all’attività lavorativa (ad esempio, le condizioni contrattuali del piano).
Nella fattispecie la Capogruppo ha previsto l’assegnazione ad alcuni dipendenti di RSU in sostituzione del valore – non attribuito – delle azioni di precedenti piani di azionariato non ancora maturate e che, a seguito dell’acquisizione, sono state cancellate. Le RSU attribuiscono al possessore il diritto a ricevere, al termine di un periodo prefissato, un certo numero di azioni della Capogruppo senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma condizionato al mantenimento del rapporto di lavoro dipendente con una delle società del gruppo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tali elementi, il collegamento con il territorio italiano deve considerarsi sussistente se nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente abbia svolto attività di lavoro nel nostro Paese. Qualora sussista tale collegamento, il relativo reddito rileverà fiscalmente in Italia.

Per quanto riguarda gli obblighi fiscali da sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate precisa che essi gravano sulle società non residenti solo nell’ipotesi in cui corrispondano redditi di lavoro dipendente attraverso stabili organizzazioni in Italia, ovvero siano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese. In altri termini, gli obblighi di sostituzione sono ascrivibili solo a quei soggetti non residenti che abbiano una stabile organizzazione nel nostro Paese, dal cui reddito deducono come costo del lavoro il reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta.
Inoltre, il presupposto per cui sia applicata la ritenuta è che i soggetti corrispondano somme e valori in relazione al rapporto di lavoro. In particolare, qualora la corresponsione di somme e valori da parte di terzi venga effettuata in ragione di un qualunque collegamento (es. accordo o convenzione) esistente con il datore di lavoro-sostituto d’imposta, è quest’ultimo che deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi.
Nel caso di specie la Società, in relazione ai beneficiari del piano che non abbiano più in essere alcun rapporto di lavoro subordinato e/o collaborativo con la stessa, non è tenuta ad assolvere gli obblighi di sostituzione d’imposta in quanto non è il soggetto che assegna le azioni e i lavoratori destinatari di tali “valori” non sono più suoi dipendenti.
Inoltre, in considerazione del fatto che la Capogruppo non ha una stabile organizzazione in Italia, la stessa non è tenuta ad operare come sostituto d’imposta al momento dell’assegnazione delle azioni. Pertanto, sarà cura dei singoli ex dipendenti presentare la dichiarazione dei redditi in Italia nel periodo d’imposta in cui esercitano l’opzione relativamente ai redditi che sono soggetti a tassazione in Italia e, conseguentemente, versare le imposte dovute all’Erario italiano.

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