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Superbonus: acquisto di case antisismiche e asseverazione

12 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il modello previgente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti (Agenzia delle entrate – Risposta 11 ottobre 2021, n. 697).

Nel caso di specie, il contribuente insieme al coniuge, in data 11 febbraio 2021, ha acquistato, da una società di costruzioni, una unità immobiliare situata in zona sismica 3.
Il procedimento amministrativo per l’ottenimento del permesso a costruire è stato avviato in data 14 marzo 2019, volturato a nome della Società venditrice in data 20 agosto 2019 e, successivamente, è stata inoltrata al predetto SUAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in variante. Pertanto, la richiesta della voltura del titolo autorizzativi non rappresenta l’avvio di una nuova procedura quanto piuttosto il mero subentro della società costruttrice nel permesso a costruire. Nel presupposto che non si tratti di una nuova procedura autorizzatoria, in considerazione che la stessa è stata avviata prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei Comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3 dai precedenti proprietari, la società costruttrice risulta legittimata a presentare l’asseverazione prima della stipula del rogito al fine di consentire agli acquirenti di beneficiare delle detrazioni.
Tuttavia, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di Case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, la maggiore detrazione (aliquota al 110 per cento) prevista dal decreto Rilancio, è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione (30 giugno 2022).
Nel caso prospettato, considerato che il modello B è stato presentato entro la data del rogito dalla società di costruzione, che è subentrata al titolo edilizio presentato dai precedenti proprietari, l’Istante potrà beneficiare della relativa detrazione. Tale detrazione spetta in misura del 110 % in relazione alle somme corrisposte a saldo, sostenute in data 11 febbraio 2021, mentre in relazione alle altre somme sostenute prima del 1° luglio 2020 in base alle diverse misure di detrazione previste dal decreto legge n. 63 del 2013, fino alla concorrenza della somma massima ammissibile di detrazione pari a 96.000 del prezzo corrisposto.
Inoltre, l’Istante potrà esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante e, a tale fine, non sarà necessario attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, non sarà necessario predisporre una nuova asseverazione secondo il modello approvato con il decreto n. 329 del 2020, essendo sufficiente produrre l’asseverazione già consegnata dall’impresa costruttrice entro la data del rogito.
In particolare, in caso di cessione del credito, dovranno essere compilate e inviate all’Agenzia delle entrate due distinte comunicazioni, entrambe riferite all’anno 2021:
– una per la cessione della detrazione “ordinaria”, nella quale non sarà necessario indicare né l’apposizione del visto di conformità, né gli estremi dell’asseverazione;
– l’altra per la cessione della detrazione del 110% (Superbonus), nella quale dovranno essere indicati, tra l’altro, l’apposizione del visto di conformità e gli estremi dell’asseverazione.

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