Qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50%. Inoltre, se titolare dell’immobile è un ingegnere, costui potrà occuparsi in prima persona delle asseverazioni e certificazioni per la fruizione dell’agevolazione in quanto l’obbligo di estraneità ai lavori, come chiarito dall’Enea, sussiste solo per il tecnico che redige l’Ape (Agenzia Entrate – risposta 22 marzo 2021, n. 198). Ai sensi del decreto Rilancio, sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10, secondo cui tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari”. Con riguardo all’ambito di applicazione soggettivo del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Sulla base di tale documento di prassi il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi: – da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; – dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; – dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa. Tanto premesso, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione ha precisato che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute. Tale principio si applica anche qualora sull’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività professionale siano realizzati interventi antisismici. Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”, e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50%. Inoltre, se titolare dell’immobile è un ingegnere, l’Enea ha chiarito che lo stesso ingegnere potrà occuparsi in prima persona delle asseverazioni e certificazioni per la fruizione dell’agevolazione in quanto l’obbligo di estraneità ai lavori sussiste solo per il tecnico che redige l’Ape.