Con riferimento alla realizzazione di un sottotetto riscaldato (non abitabile) da adibire a stenditoio-lavatoio, a servizio della sottostante abitazione indipendente e con accesso autonomo dall’esterno che fa parte di un edificio composto anche da un magazzino adibito ad attività commerciale ed un ulteriore piano interrato adibito a deposito, tutti di proprietà della stessa persona, è possibile beneficiare del Superbonus per i soli lavori di coibentazione ed isolamento termico, purché lo stesso riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’abitazione (Risposta 16 novembre 2021, n. 779) Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda interventi su un locale accessorio (sottotetto) di un’unità immobiliare indipendente e con accesso autonomo dall’esterno che fa parte di un edificio composto anche da un magazzino adibito ad attività commerciale ed un ulteriore piano interrato adibito a deposito, tutti di proprietà della stessa persona. Secondo la disciplina del Superbonus, la detrazione maggiorata (110 per cento) è riconosciuta, tra l’altro, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 per interventi di coibentazione del tetto “senza limitazione del concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. Rispetto al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che l’intervento prevede sia la coibentazione del nuovo tetto con relative opere di isolamento termico che delle pareti perimetrali realizzate a seguito della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente.
I lavori sono finalizzati a realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, da utilizzare come locale accessorio per la propria unità abitativa sottostante.
Gli interventi riguardano in particolare: rifacimento tetto con coibentazione e relative opere di isolamento termico; pareti perimetrali con relative opere di isolamento termico; opere di impermeabilizzazione aree scoperte; realizzazione di lattoneria per raccolta di acque meteoriche del tetto; realizzazione massetti interni ed esterni con relativa posa di mattonelle; posa infissi e ringhiere sui balconi; realizzazione impianto idrico ed elettrico.
Trattandosi di demolizione e realizzazione di sopraelevazione non abitabile, definita come asservimento, i lavori non comporteranno aumento di volumetria.
Il rifacimento del tetto e gli altri interventi di coibentazione consentiranno di ottenere il salto di almeno due classi energetiche, migliorando il rendimento energetico del tetto stesso e dell’intera abitazione sottostante.
Allo stato attuale il sottotetto è accatastato come locale accessorio al fabbricato sottostante e non è dotato di impianto di riscaldamento mentre, il nuovo locale sottotetto, sarà dotato di impianto di riscaldamento. Trattandosi di locale accessorio al fabbricato sottostante non abitabile, lo stesso non sarà accatastato in via autonoma, restando accessorio al fabbricato principale.
Si chiede se in relazione ai lavori di coibentazione ed isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali, nonché la posa degli infissi esterni sia possibile a fruire del Superbonus 110 per cento.
Il beneficio spetta a condizione che l’intervento di isolamento termico riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari.
In sostanza, l’intervento deve riguardare, nella percentuale sopra indicata, le superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i pertinenti requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K. Pertanto, possono essere ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, che il predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la superficie del tetto qualora il sottotetto non sia riscaldato.
Siccome l’intervento di coibentazione è realizzato su un locale accessorio dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, la verifica del predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta deve essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente, tra l’altro, all’intervento di isolamento termico. Pertanto, tra gli interventi che beneficiano del Superbonus rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi. L’agevolazione, tuttavia, spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione.
In assenza delle condizioni richieste ai fini dell’applicazione del Superbonus, per gli stessi interventi potrebbe trovare applicazione la minore detrazione, cd. Ecobonus.