• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Associato Boaretto

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|PREVIDENZA
  • Scadenzario
  • TC Desk

Svolgimento di attività extra-lavorativa in costanza di malattia: non rileva la gratuità

16 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare e può essere ritenuto contrattualmente illegittimo quando l’attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia ovvero quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (Corte di Cassazione, sentenza 13 aprile 2021, n. 9647)

Un lavoratore adiva il Tribunale ed esponeva di aver prestato attività subordinata, svolgendo mansioni di operatore ecologico, di aver ricevuto una contestazione disciplinare perché, assente per malattia, era stato impegnato in altre attività e di esser stato licenziato per giusta causa, consistente nell’aver posto un comportamento incompatibile con il proprio stato di salute. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva dichiararsi l’illegittimità del provvedimento espulsivo e la condanna della Società alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’appello riconoscevano le ragioni del lavoratore, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in materia. In particolare, lo svolgimento di attività lavorativa o extra-lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei criteri di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nell’ipotesi in cui l’attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando una fraudolenta simulazione, ovvero la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
In fatto, la Corte osservava che il lavoratore aveva allegato certificato medico attestante la diagnosi di “episodio di depressione maggiore” con prescrizione di giorni di riposo e cura. Pertanto, vertendosi in tema di patologia di natura neurologica ed alla stregua degli esiti degli accertamenti peritali, i comportamenti ascritti al lavoratore non erano da ritenersi sintomatici di una simulazione della malattia, né incompatibili con essa, ovvero forieri di ritardi nella guarigione.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società datoriale, duolendosi dell’erronea interpretazione, da parte della Corte di merito, delle norme di diritto applicabili alla fattispecie. Il lavoratore, cioè, mostrandosi nel periodo di malattia impegnato in attività ricreative, avrebbe assunto un comportamento incompatibile con la dichiarata condizione depressiva venendo meno ai propri doveri di collaborazione con il datore di lavoro, mediante l’ostensione di atteggiamenti che testimoniavano la partecipazione ad attività palesemente contrarie a quegli obblighi di correttezza e buona fede.
Per la Suprema Corte il motivo non è fondato.
La patologia impeditiva, infatti, va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente. Di qui, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente, secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova, dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l’inesistenza della malattia e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche. Resta invece riservata al giudice del merito la relativa valutazione, all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio ex ante.
Altresì, lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare e può essere ritenuto contrattualmente illegittimo quando l’attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia ovvero quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26496).
Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice del gravame ha correttamente valutato che i comportamenti assunti dal lavoratore nel periodo di assenza per malattia erano compatibili con la diagnosi di una patologia di natura neurologica, anche se giudicata dal CTU di minore gravità (lieve stato ansioso depressivo), escludendo che la diagnosi della patologia neurologica con prescrizione di vari giorni di riposo, fosse il frutto di una progettazione fraudolenta e che i comportamenti assunti dal lavoratore si ponessero in condizione di incompatibilità rispetto alla guarigione.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Chiarimenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali: Cig e Fondi di solidarietà

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Fondo Salute Sempre: proroga dei servizi Unisalute

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CIPL Edilizia Industria Firenze: indennità

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Footer

STUDIO ASSOCIATO BOARETTO

Via Rinaldo Rinaldi, 18
35121 PADOVA

Tel. 049.650327
Fax. 049.665525

E-mail info@studioboaretto.it

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Associato Boaretto · Codice fiscale e partita Iva: 05364490283

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta