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Terziario Bologna: accordo per il sostegno al reddito

15 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

A giugno è stato siglato, tra la Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Bologna e la FILCAMS-CGIL Bologna, la FISASCAT-CISL Area Metropolitana Bologna, la UilTucs Emilia Romagna, l’accordo territoriale straordinario per il sostegno al reddito nel terziario nell’area metropolitana bolognese (Gennaio – Settembre 2021).

Con espresso riferimento alle aziende operanti nell’Area Metropolitana di Bologna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/7/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l’Ente bilaterale e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, le Parti convengono che, a decorrere dall’1/1/2021, fino al 30/9/2021, siano previste le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno al reddito e di welfare a carico di Ebiterbo compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate. Ebiterbo fisserà nel Regolamento attuativo le scadenze relative alla presentazione delle domande nei termini congrui alla registrazione delle risorse impegnate ed alla scrittura del consuntivo 2021 per la conseguente approvazione dell’Assemblea dei soci nei termini statutari.


Sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica

Nelle aziende che non abbiano accesso al FIS o che abbiano esaurito il suo utilizzo e non abbiano diritto ad ammortizzatori sociali ovvero ne abbiano esaurito l’utilizzo, in alternativa alle misure di FSR già previste dalla bilateralità, qualora le misure di contrasto al contagio da coronavirus (COVID- 19) decise dalle autorità, oppure le conseguenze sul piano economico determinate dalla ridotta circolazione dei cittadini e dei turisti, determinino la contrazione dell’attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si potrà procedere tramite accordo sindacale alle seguenti prestazioni in alternativa tra loro:
a) Temporanea riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
b) Sospensione dell’attività lavorativa.

Contributo Straordinario per la Serenità Abitativa

Si conferma che dall’1/3/2020, considerata l’elevata platea coinvolta dall’emergenza, sono sospese le modalità ordinarie di sostegno al reddito previste per il contributo in oggetto di cui all’accordo territoriale del 27/3/2017 punto 1.2). Le stesse vengono sostituite in base a quanto concordato nel presente accordo straordinario.
Al lavoratore dipendente da azienda aderente ad Ebiterbo, titolare (o co-titolare) di mutuo per il proprio acquisto di prima casa o locatore di un immobile di residenza o in cui è domiciliato quale lavoratore fuorisede con residenza oltre 50 km dal luogo di lavoro, nel caso in cui l’applicazione degli ammortizzatori adottati come misura di contenimento del contagio da COVID-19, compresi quelli emanati in subordine da Ebiterbo determini una sostanziale riduzione dell’orario di lavoro, verrà corrisposto un contributo forfettario mensile, mirato alla serenità abitativa dei lavoratori nei momenti di perdita salariale, nei limiti di spesa stanziata a tale titolo da Ebiterbo, nei valori e nelle condizioni sottostanti.
Tali contributi saranno erogati nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell’affitto, ulteriormente ridotta in riferimento alla propria quota % in caso di co-intestazione dei medesimi contratti.
a) Massimo 150 € mensili per riduzione della retribuzione mensile tra il 40% ed il 60%;
b) Massimo 200 € mensili per riduzione della retribuzione mensile maggiore del 60% e fino all’80%
c) Massimo 250 € mensili per riduzione della retribuzione mensile maggiore del 80% e fino all’100%
Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.
Tale contributo ha natura straordinaria e sarà riconosciuto per un massimo di 3 mesi per il periodo compreso tra il 1/1/2021 e 30/9/2021.

Contributo Solidaristico

Ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all’Ente, che abbiano subito una sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica nel periodo dall’1/1/2021 e 30/9/2021e che abbiano avuto accesso alle prestazioni per causale COVID 19 di Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), CIGO, nonché CIG in deroga, verrà erogato un contributo mensile lordo nei limiti dei seguenti massimali:
– 100.0 euro nel caso di sospensione/ riduzione mensile fino al 33%
– 200.0 euro nel caso di sospensione/ riduzione mensile maggiore del 33% e fino al 66%
– 300.0 euro in caso di sospensione/riduzione mensile oltre il 66%
Il contributo sarà erogato nei limiti della retribuzione effettivamente persa nel rispetto dei massimali sopra indicati.
Tale contributo ha natura straordinaria e sarà riconosciuto per un massimo di 4 mesi per il periodo compreso tra il 1/1/2021 e 30/9/2021.

Assistenza genitoriale al figlio minore

Ai lavoratori assoggettati alla prestazione lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell’attività lavorative dovute ad applicazioni di ammortizzatori sociali, che hanno la necessità di assentarsi dal lavoro, richiedendo al proprio datore di lavoro un’aspettativa/congedo non retribuito, per occuparsi del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell’anno in corso, a seguito di eventuale chiusura straordinaria delle scuole e/o di singoli plessi scolastici di ogni ordine e grado e che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati e residui al 31/12/2020, verrà erogato un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi, cadente tra il 1° Gennaio ed il 30/9/2021.
Potranno accedere a tale prestazione i lavoratori che si troveranno nelle seguenti condizioni:
1) genitore di figlio di età fino a 14 anni, che abbia terminato il periodo di congedo straordinario indennizzato dall’INPS di cui al decreto del 13/3/2021 n. 30 o di provvedimenti successivi, e abbia necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio fruendo quindi di permessi non retribuiti;
2) genitore di figlio di età fino a 14 anni che non abbia avuto accesso al congedo straordinario indennizzato dall’INPS di cui al decreto del 13/3/2021, n. 30, nel periodo dal 1 gennaio al 12 marzo, per effetto della determinazione prevista dalla circolare INPS del 14/4/2021, n. 63, la quale consente la conversione per tale periodo dei soli periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, non autorizzando, pertanto, la conversione di eventuali aspettative non retribuite e/o permessi non retribuiti, a copertura dell’astensione dalla prestazione lavorativa per occuparsi del figlio.
Tale importo sarà di norma corrisposto tramite azienda ai lavoratori.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per iscrizione ai centri estivi.

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