Si forniscono indicazioni per l’attuazione della normativa del c.d. decreto Sostegni bis, secondo la quale, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, per il trattamento di mobilità in deroga non trova applicazione il meccanismo della riduzione della prestazione prevista nei casi di terza e quarta proroga. L’articolo 2, comma 66, della L. n. 92/2012, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, ha previsto che la misura dei trattamenti sia ridotta del 10 %nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. La legge n. 178/2020 ha successivamente previsto lo stanziamento di ulteriori risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro ha chiarito che le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dall’articolo in parola.
Alla luce di tale interpretazione ministeriale, pertanto, con la suddetta normativa sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), e i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter del DL 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).
In tale ambito normativo è intervenuta la legge 23 luglio 2021, n. 106, che in sede di conversione, con modificazioni, del DL 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), ha introdotto all’articolo 38 il comma 2-bis, che dispone: “Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l’importo di 500.000 euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa”.
Ciò premesso, per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa (art. 27 DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134), non si applicano le riduzioni previste dal secondo periodo del comma 66 dell’articolo 2 della L. n. 92/2012.
Nello specifico, stante il disposto dell’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, agli importi relativi ai trattamenti di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l’abbattimento del 40% previsto dal secondo periodo del comma 66. Continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10% e del 30% previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.