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Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da soggetto non residente

15 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per il contribuente residente nel Regno Unito iscritto all’AIRE e titolare di buoni fruttiferi postali sottoscritti quando era residente fiscalmente in Italia, gli interessi generati dai medesimi buoni sono soggetti a imposta sostitutiva ai sensi del D.Lgs. n. 239/1996 (Agenzia Entrate – risposta 15 febbraio 2021, n. 109).

Sul piano internazionale, la convenzione tra l’Italia e il Regno Unito attribuisce potestà impositiva a entrambi gli Stati contraenti; pertanto, la potestà impositiva italiana, in concorrenza con quella britannica, che viene riconosciuta sul piano convenzionale deve essere coordinata con la disciplina nazionale.

Nell’ordinamento interno, agli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%.

Al riguardo è previsto un regime esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella white list.

Il Regno Unito fa parte degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui alla suddetta white list, tuttavia, il “Regolamento recante modalità applicative dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996 sui proventi dei buoni postali di risparmio” ha disposto:

– riguardo al regime di esenzione, che lo stesso si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo;

– che al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale;

– che qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all’esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l’attestazione è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento.

L’imposta sostitutiva è applicata infatti da Poste italiane S.p.A. e ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, la società acquisisce l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un paese cd. white list. Tale attestazione può essere acquisita anche all’atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un paese white list non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Nel caso di specie quindi Poste Italiane S.p.A. applica l’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi, in quanto il contribuente, al momento dell’emissione di tali titoli, era residente in Italia.

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