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Utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo tributario: decorrenza

19 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2021 è stata posticipata, per le diverse commissioni tributarie in ambito regionale, l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche riguardanti l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario adottate con il decreto ministeriale del 6 novembre 2020.

Secondo la previsione originaria del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2020, le nuove specifiche tecniche riguardanti l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario sarebbero entrate in vigore dal 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado diverse dalla CTP di Roma e dalla CTR del Lazio, per le quali sono applicabili dal 1° dicembre 2020.
Con il Decreto del 18 maggio 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha differenziato l’applicazione con la seguente programmazione:
– dal 1° giugno 2021 presso le CTP di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le CTP e le CTR delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
– dal 1° ottobre 2021 presso le CTP e le CTR delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
– dal 1° dicembre 2021 presso le CTP e le CTR delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.
Resta invariata l’applicazione dal 1° dicembre 2020 presso la CTP di Roma e la CTR per il Lazio.

Si ricorda che il D.M. del 6 novembre 2020 ha stabilito le regole tecnico-operative del processo tributario telematico applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative a:
a) redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
b) redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
c) redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;
d) trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

Scrivania del giudice

La scrivania del giudice consiste in un’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali. A decorrere dal 1° marzo 2021, l’accesso del giudice avviene mediante l’utilizzo di un secondo fattore di autenticazione.
L’applicativo Provvedimento Giurisdizionale Digitale (PGD) all’interno della scrivania del giudice, realizza l’automazione dell’iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali.
Per accedere alla scrivania, il giudice utilizza una postazione su cui sono adottate adeguate misure di sicurezza, quali la protezione dell’accesso, l’installazione e l’aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa.

Redazione dei provvedimenti in formato digitale

I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.
Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l’applicativo PGD consente di:
a) trasmettere il documento tra l’estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale;
b) disporre l’oscuramento dei dati personali;
c) trasmettere all’area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali digitali.

Deposito dei provvedimenti in formato digitale

Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico.
All’atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.
Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
Il provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del provvedimento analogico, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.
I provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali.

Processo verbale dell’udienza

Il processo verbale di udienza è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., a cui accede con proprie credenziali.
I suddetti atti, prodotti in formato PDF/A e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale sono inseriti nel fascicolo processuale informatico.
Se il processo verbale è redatto in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
Il processo verbale dell’udienza in formato digitale o la copia informatica del processo verbale analogico, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.
Il processo verbale è trattato nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali.

Trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice

La trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, è effettuata tramite il S.I.Gi.T., previa registrazione.
Il S.I.Gi.T. garantisce ai soggetti suindicati la consultazione del fascicolo informatico e l’acquisizione delle informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni assegnategli.

Trasmissione dei fascicoli

La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene tramite S.I.Gi.T., con modalità telematiche che consentono l’accesso al fascicolo informatico da parte del personale amministrativo.
La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi dalle Commissioni tributarie, avviene con modalità telematiche stabilite con apposite Convenzioni stipulate dal Dipartimento delle finanze.

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