Per l’immatricolazione di veicoli provenienti da Stati ExtraUe l’importatore deve presentare all’ufficio provinciale della motorizzazione civile la certificazione doganale che attesta l’assolvimento dell’Iva o l’utilizzazione della dichiarazione d’intento (Agenzia Entrate – risposta 12 novembre 2021, n. 778). La disciplina sulla immatricolazione (art. 1, co. 9, D.L. n. 262/2006) prevede la dimostrazione del preventivo corretto adempimento degli obblighi IVA afferenti alla prima cessione interna o all’importazione del veicolo. Qualora il concessionario italiano, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo prima di porlo in vendita sul mercato nazionale, è comunque tenuto a versare l’IVA secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 9, D.L. n. 262/2006. Di conseguenza, il concessionario dovrà versare l’imposta sul prezzo di vendita del veicolo determinato sul valore di mercato.
La documentazione necessaria ad attestare la suddetta condizione è differenziata a seconda che il bene sia oggetto di acquisto intracomunitario ovvero di importazione.
Nel primo caso è prevista la presentazione del modello F24 con elementi identificativi (“F24 immatricolazione auto UE’) in relazione all’IVA assolta sulla prima cessione interna del bene.
Il modello F24 suddetto prevede l’indicazione del numero di telaio del veicolo alla cui cessione il versamento dell’imposta si riferisce. Tali disposizioni si applicano alle operazione che presentano, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
– l’acquisto è effettuato nell’esercizio di imprese, arti o professioni o comunque da soggetti passivi IVA;
– il cedente è un soggetto passivo d’imposta identificato in un altro Stato membro;
– l’acquisto ha ad oggetto un bene mobile materiale comunitario o immesso in libera pratica nel territorio comunitario;
– l’acquisto è effettuato a titolo oneroso con passaggio del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento;
– il bene proviene da un altro Stato membro e giunge in Italia;
– il mezzo di trasporto non è stato commercializzato con l’applicazione del regime del margine.
Ad analoghe esigenze di monitoraggio è preordinata la presentazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, ai fini della immatricolazione di veicoli di provenienza extra-UE, della documentazione doganale idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di importazione dello stesso.
In tale caso, i documenti doganali che devono essere presentati consistono nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risultano essere stati corrisposti i diritti di confine e ove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo.
Le modalità di effettuazione dei versamenti e di documentazione degli stessi, seppur diverse per i beni di provenienza unionale e per quelli di provenienza estera sono, dunque, finalizzate a identificare, tramite la rilevazione delle informazioni di identificazione del veicolo, rispettivamente sul modello di pagamento F24 e sulla bolletta doganale o sul certificato doganale, una corrispondenza univoca tra l’imposta ed il veicolo cui la stessa si riferisce.
Sulla questione dell’applicazione della disciplina dei depositi IVA va detto che, sempre nel caso di beni di provenienza extra UE, la documentazione prodotta in sede di richiesta di immatricolazione deve contenere le informazioni relative all’immissione in libera pratica senza applicazione dell’IVA, all’identificazione del veicolo, alle attività di introduzione nel deposito, alle eventuali cessioni avvenute all’interno del deposito, univocamente correlata alla documentazione atta a dar prova del corretto adempimento delle operazioni relative all’estrazione.
Ai fini dell’immatricolazione successiva all’estrazione la documentazione che occorrerà produrre dovrà attestare l’avvenuto versamento dell’IVA con F24 Elide ovvero dovrà contenere, oltre alla autofattura o alla fattura integrata, documentazione relativa all’estrazione, attestante la produzione dell’idonea garanzia richiesta dalla legge per l’applicazione dell’imposta secondo le modalità di cui all’art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 633/1972.