• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Associato Boaretto

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|PREVIDENZA
  • Scadenzario
  • TC Desk

Eventi alluvionali, le istruzioni operative per CIGO, EONE e CISOA

10 Novembre 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha riepilogato le indicazioni per la presentazione delle domande di accesso ai diversi trattamenti (INPS, messaggio 9 novembre 2023, n. 3959).

Dato il frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità – come quelli recentemente  avvenuti in Toscana e per i quali il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 novembre 2023, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la regione – l’INPS ha riepilogato le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito quali: il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

CIGO e assegno di integrazione salariale

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili, cosiddetti EONE.

Le domande di accesso alle prestazioni in parola devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale il datore di lavoro deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Nel caso in cui la domanda con la causale “Incendi – crolli – alluvioni” interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

Pertanto, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere esclusivamente, in maniera sintetica, la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive od operative oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nei casi in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni metereologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

L’INPS osserva che anche questa causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore, compresa la redazione in forma semplificata della relazione tecnica per quei datori di lavorano che abbiano unità produttive od operative ubicati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora la data non possa essere rispettata per motivate ragioni, i datori di lavoro possono chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Per quel che riguarda la trasmissione delle domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale a carico del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di invio.

La domanda può essere proposta anche in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa di plessi organizzativi – quali, a titolo di esempio, cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, filali o agenzie – operanti nei territori colpiti dagli eventi in questione (province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato), ancorché non qualificabili come unità produttive. A tale fine, nella relazione tecnica a corredo dell’istanza, i datori di lavoro devono specificare la località in cui è situato il plesso organizzativo interessato dall’evento.

Neutralizzazione dei periodi nel biennio mobile

I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

L’INPS ricorda tuttavia che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 del D.L. 28 n. 98/2023 anche tali ultimi datori di lavoro, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili, fruiscono della neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.

La medesima neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come determinato dall’articolo 29, comma 3-bis del D.Lgs. n. 148/2015 e dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, secondo le disposizioni previste dai singoli decreti istitutivi. Q periodi sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 148/2015.

Cassa integrazione speciale operai agricoli 

I datori di lavoro agricoli che sospendono l’attività a seguito degli eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, secondo le consuete modalità, utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

Destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 98/2023, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Peraltro, l’articolo 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce anche che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione e riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972.

Ai fini della trasmissione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Nel caso in cui i datori di lavoro agricoli abbiano dovuto sospendere l’attività per effetto degli eventi alluvionali verificatisi in aree geografiche oggetto di dichiarazione di stato di emergenza è possibile accedere al trattamento di cui all’articolo 21, comma 4 della Legge n. 223/1991. In questo modo, agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese localizzate in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, può essere concesso il trattamento di CISOA, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Comunque, il trattamento in parola spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell’impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

Per richiedere il trattamento in questione i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

Riguardo al termine entro il quale deve essere presentata la domanda volta a ottenere l’integrazione salariale in argomento, si precisa che quello previsto dall’articolo 15 della Legge n. 457/1972 (15 giorni dall’inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto per le istanze riguardanti sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, che dichiara l’eccezionalità dell’avversità atmosferica. Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell’emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CIRL Edilizia Piccola Industria Confapi Lazio: definiti gli importi dell’EVR 2025

14 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Bonus giovani: le istruzioni operative

14 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Farmacie: le OO.SS. proclamano lo stato di agitazione

14 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Poste: Slc-Cgil e Uil-Poste scrivono a Poste Italiane

13 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Bonus donne: le indicazioni operative

13 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer

STUDIO ASSOCIATO BOARETTO

Via Rinaldo Rinaldi, 18
35121 PADOVA

Tel. 049.650327
Fax. 049.665525

E-mail info@studioboaretto.it

Privacy Policy

Copyright © 2025 · Studio Associato Boaretto · Codice fiscale e partita Iva: 05364490283

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta